Le Leggi di riordino delle Fondazioni bancarie
Legge 30 luglio 1990, n. 218
Legge 30 luglio 1990, n. 218
Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell’albo di cui all’articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonché ai conferimenti dell’azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell’albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l’attività svolta dall’ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all’articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio.
Art. 2
Modalità di attuazione
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all’articolo 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme dirette a:
a) consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento dell’azienda, anche ripartendolo in più fasi, e di continuare eventualmente l’esercizio di attività residue. Le società per azioni di cui all’articolo 1 potranno proseguire, anche in via provvisoria, ed in vista del trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa ad altra società, nelle attività svolte dall’ente conferente o trasformato;
b) regolare la conversione in azioni dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibilità delle quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quote di natura mista di optare per la conversione, anche in parte, in azioni di risparmio. A tal fine le società per azioni di cui all’articolo 1, anche se non quotate in borsa, possono emettere azioni di risparmio ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; ove non sopravvenga la quotazione in borsa, l’ammontare delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non potrà essere aumentato. I termini e le condizioni del concambio dovranno essere approvati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa. Le assemblee delle società di cui all’articolo 1 potranno provvedere ad ulteriori conversioni delle azioni di risparmio in azioni ordinarie;
c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all’articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l’intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovrà prevedere che oggetto dell’ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalità originarie dell’ente. Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l’acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle società per azioni risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l’ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società conferitaria. Lo statuto potrà, infine, prevedere limitazioni all’erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale;
d) introdurre una disciplina volta a garantire la permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria delle società per azioni di cui all’articolo 1. In casi eccezionali, al fine di rafforzare il sistema creditizio italiano, la sua presenza internazionale, la sua dimensione patrimoniale, e di permettergli di raggiungere dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, per finalità di pubblico interesse, uno speciale regime autorizzatorio potrà consentire deroghe al suddetto principio subordinando le relative operazioni:
1) alla presenza, negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per l’indipendenza dell’ente creditizio;
2) al parere della Banca d’Italia, che provvede all’istruttoria;
3) all’approvazione del Consiglio dei Ministri, con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari;
e) disciplinare le procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte pubbliche per i collocamenti sul mercato.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare l’alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della cooptazione. In particolare dovrà prevedersi che l’integra-zione della compagine sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da istituzioni culturali, da enti e organismi economico-professionali nonché da enti locali territoriali.
3. All’articolo 4 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente comma:
“La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d’azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull’evoluzione tecnica dell’ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.
Art. 3.
Rapporti di lavoro
1. Ai dipendenti delle società per azioni di cui all’articolo 1 continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale.
2. Per i medesimi dipendenti sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall’obbligo dell’iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall’allegato T all’articolo 39 della legge 8 agosto 1985, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno:
a) fissare procedure e modalità dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovrà essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l’ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovrà essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l’ente previdenziale, l’equilibrio finanziario di tale gestione dovrà essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo;
b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l’ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette società o enti;
c) stabilire procedure e modalità con le quali i fondi pensione delle società od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell’assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attività patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuità, mediante modifiche statutarie ove siano dotati di auto-noma personalità giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) favorire eventuali mobilità interaziendali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all’articolo 5 comma 1 lettera d).
Art. 4
Ricapitalizzazione degli istituti di credito
di diritto pubblico
1. E’ autorizzata per il quinquennio 1990-94 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell’attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell’articolo 2 legge 10 febbraio 1981, n. 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovrà prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l’aumento di capitale delle società per azioni di cui all’articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
3. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l’anno 1990, in lire 367 miliardi per l’anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento “Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali”.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Vigilanza sul gruppo creditizio
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, a fini di vigilanza, norme dirette a:
a) definire gli elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tal fine, rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell’attività svolta dalle società componenti il gruppo e all’esistenza di soggetti esercenti attività creditizia in posizione di controllanti o di controllati. In particolare, quando uno o più enti creditizi siano in posizione di controllati, la qualificazione di gruppo creditizio ricorre se gli enti detengano complessivamente una quota del mercato nazionale pari o superiore all’uno per cento dei depositi o degli impieghi con clientela ovvero se l’attivo del gruppo sia comunque rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo stesso. Le disposizioni delegate stabiliranno altresì in presenza di quali condizioni si presume l’esistenza del controllo di fatto e i criteri che dovranno essere seguiti per la conseguente individuazione del gruppo creditizio. Ad esclusione delle holding finanziarie, tutti i componenti del gruppo dovranno esercitare, almeno prevalentemente, una o più delle attività indicate nell’elenco allegato alla seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989, in materia creditizia;
b) istituire presso la Banca d’Italia un apposito albo in cui devono essere iscritti nella loro composizione aggiornata i gruppi, e prevedere altre forme di pubblicità;
c) fissare, fatta comunque salva la specifica disciplina dell’attività bancaria, i criteri per individuare l’ambito del gruppo creditizio e la società capogruppo, che dovrà essere un ente di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114, e sarà sottoposta al controllo di vigilanza di cui alla lettera d), e i poteri di direzione che la capogruppo dovrà esercitare ai fini della vigilanza bancaria;
d) realizzare, con riferimento al gruppo, la vigilanza consolidata di ordine informativo, regolamentare e di disciplina delle situazioni di crisi. A tal fine la Banca d’Italia provvederà a: richiedere informazioni; impartire, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell’interesse della stabilità del gruppo e a tutela dell’intermediazione creditizia, istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l’attività del gruppo com-plessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all’adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili; effettuare controlli ed ispezioni. Al medesimo fine dovrà inoltre stabilirsi una disciplina delle situazioni di crisi che, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale dei singoli soggetti e della trasparenza delle operazioni, contempli specifiche norme volte a coordinare le procedure coattive delle società o enti appartenenti ad un medesimo gruppo bancario. In particolare dovrà disporsi che:
1) quando ricorrano situazioni di crisi circoscritte a singoli partecipanti al gruppo, gli stessi restano soggetti alle procedure coattive loro proprie;
2) nei confronti dell’ente capogruppo si applicano le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modifica-zioni e integrazioni, con esclusione del fallimento e con attrazione degli eventuali fallimenti già dichiarati per le altre società del gruppo. I procedimenti giudiziari di maggiore rilievo per lo svolgimento delle procedure e quelli riguardanti i rapporti intragruppo saranno assegnati alla competenza di un unico tribunale;
3) qualora una società del gruppo sia interessata da una situazione di crisi che ha dato luogo all’applicazione di una procedura coattiva e che può alterare in modo grave l’equilibrio del gruppo nel suo complesso, le autorità creditizie possono comunque sottoporre la capogruppo alla procedura di amministrazione straordinaria;
4) la procedura di amministrazione straordinaria, quando disposta per la capogruppo, è applicabile anche alle società del gruppo per le quali ne ricorrano i presupposti;
5) i commissari straordinari insediati presso la capogruppo hanno facoltà di procedere alla sostituzione degli amministratori delle società appartenenti al gruppo in funzione del mutamento degli in-dirizzi gestionali;
6) gli organi delle procedure riguardanti società o enti appartenenti ad un unico gruppo bancario possono essere formati dai medesimi soggetti, salvo che ostino particolari ragioni inerenti ai rapporti tra le procedure stesse;
e) prevedere che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società o enti facenti parte di un gruppo creditizio ed esercenti una delle attività finanziarie di cui all’articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, debbano possedere requisiti di esperienza ed onorabilità adeguati alla carica da rivestire ed all’attività da svolgere.
2. Alle società capogruppo individuate ai sensi della lettera c) del comma 1 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti alle stesse vengono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri di cui all’articolo 10 della medesima legge. Alle omissioni delle comunicazioni si applica l’articolo 11 della medesima legge. Agli esponenti delle società appartenenti al gruppo creditizio si applicano, altresì, gli articoli 3, comma 1, e 4 della legge 17 aprile 1986, n. 114. Per le infrazioni alle norme delegate di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
Emanazione delle norme delegate
1. Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da espri-mersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all’articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 7
Norme fiscali
1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell’articolo 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell’uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell’articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
“L’eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l’ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell’ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all’avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. L’eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l’ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell’ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell’originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma”. (1)
Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministero delle finanze si provvederà, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all’articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azienda effettuati nell’ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il regime di sospensione d’imposta.
“2-bis. L’atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio dell’ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l’azienda conferita a norma dell’articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonché quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell’ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″. (2)
3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonché di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l’operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell’arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l’intero quinquennio dell’1,2 per cento “della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento”. (3)
L’accantonamento annuale non potrà comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l’intero quinquennio. L’utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell’articolo 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell’articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 11 della stessa legge n. 468 del 1978.
4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d’Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all’atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell’articolo 5 si applicano disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio del Ministri
CARLI Ministro del tesoro
Visto il Guadarsigilli VASSALLI
(1) Così costituito dall’art. 28 della legge 30.12.91, n. 413.
(2) Commi aggiunti dall’art. 71 della legge 30.12.91, n. 413.
(3) Così sostituito dall’art. 1, comma 6 della legge 26.11.93, n. 489.
(4) Il termine di cui all’art. 7, comma 6 è stato differito al 31.12.95 dal D.L. 25.2.95, n. 48.
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NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1984, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il testo vigente dell’art. 29 del R.D.L. n. 375/1936 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938) concernente “Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia”, è il seguente:
“Art. 29. – Presso l’Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.
Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione;
b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell’ultimo bilancio;
d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.
L’iscrizione nell’albo ha luogo:
1) d’ufficio per le aziende attualmente iscritte nell’albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 7 settembre 1926, n. 1511;
2) dietro domanda all’Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività”.
Le funzioni dell’Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2 del D.L.C.P.S. n. 691/1947 (n.d.r.).
Note all’art. 2
– Il testo dell’art. 14 del D.L. n. 95/1974 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974) concernente “Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”, è il seguente:
“Art. 14 – Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quello delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell’articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di “azioni di risparmio” in aggiunta alle indicazioni prescritte dall’articolo 2354 del codice civile.
Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell’articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.
Le azioni di risparmio, possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.
Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell’articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.
I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni, nè per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393, terzo e quarto comma, del codice civile.
In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.
Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l’indicazione pescritta nel primo comma sono puniti con l’ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni”.
– Il testo vigente dell’art. 4 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici), in base a quanto disposto dalla presente legge, risulta il seguente:
“Art. 4 – La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere l’esposizione della procedura seguita per addivenire all’indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell’istituto o ente pubblico.
La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attività creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d’azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni deve contenere una relazione sull’evoluzione tecnica dell’ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di Presidente e Vice Presidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati”.
Note all’art. 3:
– La legge n. 486/1895 reca il titolo “Legge sui provvedimenti di finanza e tesoro”. Dell’allegato T all’art. 39 concernente “Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia”, si riporta solamente l’art. 11, relativo alla materia delle pensioni ed altri trattamenti per gli impiegati dei due Banchi:
“Art. 11 – A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
Gli impiegati dei Banchi i quali, a termine delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al di riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime, purché presentino l’istanza per il collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.
Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei consigli centrali d’amministrazione fino al 30 giugno 1896.
Per gli impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali pur contando 20 anni di servizio non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d’autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti per il tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896 e delle disposizioni vigenti, per gli impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utili alla pensione al 1° gennaio 1896.
Agli impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo d’autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l’anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.
Alle controversie tra gli impiegati dei due Banchi e le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della corte dei conti.
Nel decreto reale da emanarsi a termini dell’art. 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l’applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gli impiegati del Banco di Napoli, quanto per quelli del Banco di Sicilia”.
– La legge n. 55/1958 reca il titolo: “Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.
Nota all’art. 4:
– Il testo dell’art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti di enti credito di diritto pubblico; modificazione alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell’attività creditizia nel campo industriale nell’Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell’Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:
“Art. 2 – E’ autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell’anno 1980, di lire 86 miliardi nell’anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell’anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:
Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell’anno 1980, lire 56 miliardi nell’anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell’anno 1982;
Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell’anno 1980, lire 20 miliardi nell’anno 1981 e lire 7 miliardi nell’anno 1982;
Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell’anno 1980, lire 10 miliardi nell’anno 1981 e lire 5 miliardi nell’anno 1982.
Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.
Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti”.
Note all’art. 5:
– Il testo dell’art. 1 comma 1, della legge 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:
“1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d’Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all’estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell’assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
– Il testo degli articoli 87, 88, 89 e 90 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 è il seguente:
“Art. 87 – Per l’inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:
a) fino a lire 200.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all’Ispettorato e per l’inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;
b) fino a 4.000.000 per l’inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l’Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.
Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 200.000.
Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbono imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.
Art. 88. – Sono soggetti alla pena pecuniaria fino al L. 400.000, salva l’applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell’Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.
Art. 89. – Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dall’applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.
Art. 90. – Il capo dell’Ispettorato sentite le persone cui venne contestata l’infrazione e l’azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l’applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.
Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell’Ispettorato quando ne sia autorizzato dal Comitato del Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all’art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.
Contro il provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all’Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L’Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d’appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.
La Corte d’appello, ad istanza dell’interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti: se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.
Il giudizio della Corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.
Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.
Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello all’Ispettorato per l’esecuzione”.
Note all’art. 6
– Il testo dell’art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione delle direttive CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:
“Art. 1 (obblighi di comunicazione). – 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d’Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all’estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell’assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d’Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai comma 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5. Al fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per consolidamento, la Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d’Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità”.
– Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 281/1985 (Disposizioni sull’ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l’identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio) è il seguente:
“Art. 9. – Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d’Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio e determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d’Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell’acquisto della partecipazione o dell’aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero e il valore nominale e per-centuale delle azioni;
3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l’indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell’articolo 2377 del codice civile se, senza voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.
E’ salva l’applicazione dell’articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.
Art. 10. – Fatto salvo l’articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d’Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l’indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.
La Banca d’Italia informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto”.
Il testo del comma 1 dell’articolo 3 e dell’articolo 4 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:
“Art. 3 (Inottemperanza agli obblighi di comunicazione). – 1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all’articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell’articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall’articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.
(Omissis)”.
“Art. 4 (Falsità nelle comunicazioni). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d’Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemilioni a ventimilioni.
2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 1, aventi sedi in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
Note all’articolo 7:
– Il testo del 2° comma dell’art. 3 e del 7° comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incre-mento degli immobili) è il seguente:
“Art. 3, 2° comma. – L’imposta di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
“Art. 6, 7° comma. – In caso di utilizzazione edificatoria dell’area da parte di imprese costruttrici, la determinazione dell’incremento imponibile si effettua sommando l’incremento di valore dell’area verificatosi sino all’inizio della costruzione e l’incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio”.
– Il testo dell’art. 5 del R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/1938, è il seguente:
“Art. 5. – Il controllo dell’Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all’art. 4;
b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;
c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;
d) delle Casse Risparmio;
e) dei Monti di Pegni;
f) delle Casse Rurali ed Agrarie.
Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.
Tutti gli istituti, enti e persone elencate nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.
– Il testo degli articoli 6, 1° e 2° comma, e 8, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), è il seguente:
“Art. 6, 1° e 2° comma. – I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzioni di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria senza l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all’articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576″.
“Art. 8, 1°, 2° e 3° comma. – I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente.
Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell’articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.
Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve”.
Per quanto concerne l’art. 8 si è ritenuto opportuno, per una migliore comprensione, riportare anche il 1° comma, non citato dalla presente legge (n.d.r.).
– Il testo del comma 7 dell’art. 11-ter della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:
“7. Qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente né da notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale re-canti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri”.
– Il testo dei commi 5 e 6 e dell’art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificata dalla legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:
“5. In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell’articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento”.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3124):
Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 26 agosto 1988.
Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 4 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla VI commissione il 28 febbraio 1989; 14 marzo 1989; 3 maggio 1989; 9, 15 novembre 1989.
Relazione scritta annunciata il 22 febbraio 1990 (atto n. 3124/A – relatore on. GRILLO).
Esaminato in aula il 27, 28 marzo 1990 e approvato il 29 marzo 1990.
Senato della Repubblica (atto n. 2217):
Assegnato alla 6^ commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1^, 2^, 5^, 9^, 11^ e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 6^ commissione il 17 maggio 1990; 13, 21, 28 giugno 1990; 5 luglio 1990.
Relazione scritta annunciata l’11 luglio 1990 (atto n. 2217/A – relatore sen. BERLANDA).
Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1990.
Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Gazzetta Ufficiale 282 del 3 dicembre 1990
Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministero del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE
Articolo 1
in vigore dal 1 gennaio 1993
.
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all’albo di cui all’art. 29 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa` per azioni operanti nel settore del credito. (1)
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d’azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell’albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l’attività svolta dall’ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto. (2)
—–
(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 14.12.1992, n. 481.
(2) Il Ministero del Tesoro e il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, citati nel presente provvedimento, sono attualmente il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in virtù degli artt. 7, L. 03.04.1997, n. 94 e 2, D.Lgs. 05.12.1997, n. 430.
…………… omissis ……………….
Titolo III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI
Art. 11.
Norme applicabili
1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell’intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti.
“2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo”. (1)
Art. 12.
S t a t u t i
1. Gli statuti degli enti di cui all’art. 11, comma 1, avendo il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell’arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria finché ne sono titolari.
Gli enti non possono esercitare direttamente l’impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuità operativa tra l’ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell’ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l’organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l’ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell’ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all’arte e alla sanità;
h) gli enti indicano la destinazione dell’eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all’art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell’intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
” 3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all’art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate”. (2)
Art. 13.
Partecipazioni
1. L’acquisto o la cessione di azioni delle società conferitarie deve avvenire in conformità a delibere del consiglio di amministrazione, o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale, o altro organo equivalente.
2. La delibera dell’ente che dispone l’acquisto ovvero la cessione di quote pari o superiori all’1 per cento del capitale delle società conferitarie deve indicare, rispettivamente, il prezzo massimo e il prezzo minimo e i criteri seguiti per la sua determinazione. La delibera deve essere trasmessa ad una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che attesta la congruità del prezzo con una relazione sottoscritta a norma dell’art. 4, comma 2, del suddetto decreto.
3. Le cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie devono essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita; possono essere liberamente effettuate le cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell’1 per cento del capitale delle società, riferito all’arco degli ultimi dodici mesi. Il ricorso a procedure diverse è soggetto ad autorizzazione del Ministro del tesoro.
4. Qualora per effetto della cessione o di ogni altra operazione l’ente conferente perda, anche temporaneamente, il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società conferitaria, l’operazione deve essere approvata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Ai fini del rilascio dell’approvazione deve tenersi anche conto della destinazione dei proventi. Resta fermo quanto disposto dall’art. 21.
5. L’ente conferente che abbia ceduto la partecipazione di controllo può acquistare un’altra partecipazione di controllo in una società bancaria, previa approvazione rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (3)
Art. 14.
V i g i l a n z a
1. Gli enti di cui all’art. 11 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro i bilanci annuali preventivi e consuntivi. I bilanci si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal momento in cui pervengono al destinatario.
2. Gli enti trasmettono al Ministero del tesoro e alla Banca d’Italia le informazioni, anche periodiche, richieste. Il Ministero del tesoro può disporre ispezioni.
Art. 15.
Estinzione degli enti
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, deve essere disposta la liquidazione degli enti:
a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero gli enti si trovano nell’impossibilità di perseguirlo;
b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
d) per le altre cause eventualmente previste dagli statuti.
2. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
3. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma I può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
………… omissis …………..
TITOLO V
DISCIPLINA DEL CONTROLLO
PUBBLICO
Art. 19.
Permanenza del controllo (4)
1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.
2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell’art. 20.
3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L’operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.
4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, può impugnare a norma dell’art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.
Art. 20.
Omessa distribuzione delle azioni
in mano pubblica (4)
1. L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all’art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate nell’art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena nullità, a norma dell’art. 19, comma 3.
3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all’art. 19, comma 1; quando l’aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all’au-torizzazione di cui all’art. 19, comma 3.
4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l’iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L’iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell’autorizzazione.
Art. 21.
Autorizzazione del Consiglio dei Ministri (4)
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d’Italia che provvede all’istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1.
2. L’autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva; e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
Art. 22.
Clausole statutarie
1. Gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 27 della medesima legge gli enti di cui all’art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.
TITOLO VI
ASSEMBLEE DELLE CASSE
DI RISPARMIO
Art. 23.
Nomina dei soci
1. L’integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell’azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonché da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo.
2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell’attività. Gli statuti devono altresì precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalità tra le tre suddette categorie nonché i tempi per l’integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In deroga all’art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualità dopo 10 anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.
……………….. Omissis …………………
(1) Comma sostituito dall’art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
(2) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 1 del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.
(3) I commi 4 e 5 sono stati abrogati dall’art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.
(4) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 7-bis della legge 30 luglio 1994, n. 474.
Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
Art. 1.
Ambito della delega
1. Il Governo e’ delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa’ bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa’ conferitarie, gia’ compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu’ completa ristrutturazione del settore bancario.
Art. 2.
Regime civilistico degli enti
1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla meta’, destinando le ulteriori disponibilita’ ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
c) operano secondo principi di economicita’ della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditivita’ rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresi’ adottare per le operazioni di dismissione modalita’ idonee a garantire la trasparenza, la congruita’ e l’equita’;
d) possono esercitare, con contabilita’ separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanita’ e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in conformita’ a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e societa’ che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese;
e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle societa’ per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;
f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella societa’ bancaria o nella societa’ nella quale l’ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonche’ le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalita’ istituzionali dell’ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilita’, fissando specifici requisiti di professionalita’ e ipotesi di incompatibilita’ per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell’ambito dell’organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l’apporto di personalita’ che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operativita’ e’ territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verra’ assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell’ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della societa’ conferitaria;
i) sono sottoposti ad un’autorita’ di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditivita’ del patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati puo’ sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarita’ nella gestione e, nei casi di impossibilita’ di raggiungimento dei fini statutari, puo’ disporre la liquidazione dell’ente. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorita’ di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finche’ ciascun ente rimarra’ titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa’ bancarie ovvero concorrera’ al controllo, diretto o indiretto, di dette societa’ attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresi’ emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale;
l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l’approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all’articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma l possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:
a) convertire, previa deliberazione dell’assemblea della societa’ bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse societa’ privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta’ del capitale sociale;
b) emettere, previa deliberazione dell’assemblea della societa’ bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette societa’ bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle medesime azioni.
Art. 3.
Regime tributario degli enti
1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e’ informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) attribuzione del regime previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella societa’ bancaria conferitaria o nella societa’ nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalita’ statutarie con le modalita’ previste dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l’aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita’ direttamente esercitate dall’ente medesimo o da imprese, enti o societa’ strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell’articolo 2. La titolarita’ di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito e’ priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall’acquisto;
c) godimento del credito d’imposta sui dividendi in misura non superiore all’imposta dovuta sui dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 4.
Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie
1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 e’ informato ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) non tassabilita’ dell’ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), non che’ delle azioni detenute nella societa’ bancaria conferitaria ovvero nella societa’ nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1;
b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle societa’ di cui alla medesima lettera a);
c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della societa’ nella quale l’ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima societa’ bancaria conferitaria.
Art. 5.
Regime fiscale degli scorpori
1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 prevede la neutralita’ fiscale dell’apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell’articolo 3, a favore di societa’ controllate dall’ente, dalla societa’ conferente ovvero dalla societa’ nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l’apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali non che’ partecipazioni non strumentali ai sensi dell’articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresi’ agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall’ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell’articolo 3, nonche’ alle permute di beni immobili di proprieta’ dell’ente con beni o titoli della societa’ bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino gia’ direttamente utilizzati dalla societa’ bancaria e l’operazione sia posta in essere dall’ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell’articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma l possono essere attuati altresi’ nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, mediante assegnazione all’ente o alla societa’ conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle societa’ nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l’assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l’intero capitale delle societa’ medesime puo’ essere altresi’ realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle societa’ che procedono all’apporto di cui al comma 1 ovvero all’assegnazione di cui ai commi 2 e 3 e’ diminuito, in regime di neutralita’ fiscale, con le modalita’ previste dall’articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all’ente, alla societa’ conferente ovvero alla societa’ nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 1.
5. Le societa’ conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell’articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento gia’ effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L’imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6.
Disciplina fiscale delle ristrutturazioni
1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 e’ informata ai seguenti criteri:
a) tassazione con l’aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all’operazione di concentrazione e l’analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili e’ applicata la tassazione ordinaria con accredito dell’imposta ridotta precedentemente assolta;
b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonche’ per le operazioni di acquisizione da parte di un’unica societa’ delle partecipazioni di controllo di una pluralita’ di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all’operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all’operazione e l’analogo aggregato della maggiore banca interessata all’operazione stessa;
c) possibilita’ di optare, in alternativa all’ordinario regime di neutralita’ fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell’avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo e’ derivato;
d) possibilita’ di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in societa’, per la neutralita’ dell’operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilita’, in quest’ultimo caso, di revocare l’opzione per la neutralita’ entro il quarto periodo di imposta successivo all’esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell’applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilita’ di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell’imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralita’ ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell’articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche’ ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.
Art. 7.
Partecipazioni al capitale della Banca d’Italia
1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralita’ fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell’ambito territoriale di operativita’ nonche’ della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa’ per azioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) “Legge di Delega”: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
b) “TUIR”: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) “Fondazione”: l’ente che ha effettuato il conferimento dell’azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) “Settori rilevanti”: i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attivita’ culturali e dei beni ambientali, della sanita’ e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;
e) “Autorita’ di vigilanza”: l’autorita’ prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;
f) “Societa’ bancaria conferitaria”: la societa’ titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:
1) la societa’ titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa’ risultante da operazioni di fusione della Societa’ bancaria conferitaria;
3) la societa’ beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Societa’ bancaria conferitaria;
4) la societa’ che detiene il controllo delle societa’ di cui ai punti 1, 2 e 3;
g) “Societa’ conferitaria”: la societa’ destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:
1) la societa’ titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
2) la societa’ risultante da operazioni di fusione della Societa’ conferitaria;
3) la societa’ beneficiaria di operazioni di scissione e di conferirnento di azienda da parte della Societa’ conferitaria;
4) la societa’ che detiene il controllo delle societa’ di cui ai punti 1, 2 e 3;
h) “Impresa strumentale”: impresa esercitata dalla fondazione o da una societa’ di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;
i) “Partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta tramite societa’ controllata, societa’ fiduciaria o per interposta persona;
j) “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;
k) “Fondi immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
l) “Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva de Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche’ per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Titolo I
REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI
Art. 2.
Natura e scopi delle fondazioni
1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono eclusivamente scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attivita’, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti.
Art. 3.
Modalita’ di perseguimento degli scopi statutari
1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita’ consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall’articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicita’ della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.
2. Non sono consentiti alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; e’ esclusa altresi’ qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalita’ e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale, con particolare riferimento alle modalita’ di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attivita’, la motivazione delle scelte e la piu’ ampia possibilita’ di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonche’ la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Art. 4.
O r g a n i
1. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita’ e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l’organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
3) esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
4) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonche’ dell’apporto di personalita’ che per professionalita’, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cuie’ rivolta l’attivita’ della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita’ di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell’organo;
d) le fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell’organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All’assemblea dei soci puo’ essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell’organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell’assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la meta’ del totale dei componenti l’organo di indirizzo;
e) attribuzione all’organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche’ di proposta e di impulso dell’attivita’ della fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorita’ e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo;
f) previsione, nell’ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita’ e’ indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita’ e onorabilita’, ipotesi di incompatibilita’, riferite anche alla carica di direttore generale della Societa’ bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell’obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita’ che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita’ o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne’ ad essi rispondono.
3. I membri dell’organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Societa’ bancaria conferitaria.
4. L’organo di controllo e’ composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione e’ consentita soltanto con riguardo all’organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.
Art. 5.
Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazione e’ totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditivita’ adeguata.
2. La gestione del patrimonio e’ svolta con modalita’ organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attivita’ della fondazione, ovvero puo’ essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest’ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell’articolo 8, comma 1, lettera a). L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della fondazione.
3. Il patrimonio e’ incrementato dalla riserva prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), nonche’ dalle altre componenti di cui all’articolo 9, comma 4.
Art. 6.
Partecipazioni di controllo
1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e societa’ che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell’articolo 2359 del codice civile, quando:
a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in societa’ diverse da quelle di cui al comma 1 ne’ conservare le partecipazioni di controllo gia’ detenute nelle societa’ stesse, fatta salva l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 25.
5. La scissione a favore di societa’ controllate dalla fondazione non puo’ riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa’ diversi da quelli previsti al comma 1.
Art. 7.
Diversificazione del patrimonio
1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditivita’. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in societa’ anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
2. Nella dismissione delle attivita’ patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruita’ e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Societa’ bancaria conferitaria sono previamente comunicate all’Autorita’ di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalita’, gli obiettivi e i soggetti interessati dall’operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorita’ di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione puo’ procedere alle operazioni deliberate.
Art. 8.
Destinazione del reddito
1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attivita’ svolta dalla singola fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorita’ di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorita’ di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall’Autorita’ di vigilanza;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3.
3. E’ fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita’ economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle societa’ strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ancorche’ non distribuiti.
Art. 9.
Bilancio e scritture contabili
1. Il bilancio delle fondazioni e’ costituito dai documenti previsti dall’articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un’apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Le fondazioni predispongono contabilita’ separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell’articolo 3, comma 2. L’istituzione di tali imprese e’ disposta dall’organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel registro.
4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell’articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Societa’ bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonche’ le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attivita’ istituzionali ai sensi dell’articolo 8.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l’Autorita’ di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicita’ dei bilanci e della relativa relazione, in conformita’ con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:
a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attivita’ svolta dalle fondazioni;
b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un’adeguata redditivita’.
Art. 10.
Organi, finalita’ e modalita’ della vigilanza
1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorita’ di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finche’ ciascuna fondazione rimarra’ titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in societa’ bancarie ovvero concorrera’ al controllo, diretto o indiretto, di dette societa’ attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni e’ attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditivita’ dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L’Autorita’ di vigilanza:
a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all’articolo 2;
b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investimento patrimoniale delle fondazioni;
c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giornidal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e’ interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
d) puo’ chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita’ e nei termini dalla stessa stabiliti. L’organo di controllo informa senza indugio l’Autorita’ di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarita’ nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attivita’ delle fondazioni;
e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Societa’ bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalita’ e onorabilita’, le ipotesi di incompatibilita’ e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonche’ i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformita’ e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;
f) puo’ effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
g) emana il regolamento di cui all’articolo 9, comma 5, relativo alle modalita’ di redazione dei bilanci;
h) puo’ disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalita’ per la revisione sociale dei bilanci;
j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all’adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell’organo di controllo;
k) cura l’istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.
Art. 11.
Provvedimenti straordinari dell’Autorita’ di vigilanza
1. L’Autorita’ di vigilanza, sentiti gli interessati, puo’ disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarita’ nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attivita’ della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o piu’ commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attivita’ e’ controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarita’ riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell’ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all’Autorita’ di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l’esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’Autorita’ di vigilanza.
5. L’indennita’ spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza e’ determinata con provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza ed e’ posta a carico della fondazione.
6. Le funzioni dell’organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
7. L’Autorita’ di vigilanza, sentiti gli interessati, puo’ disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilita’ di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L’Autorita’ di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o piu’ liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L’eventuale patrimonio residuo e’ devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuita’ degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorita’ di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l’Autorita’ di vigilanza puo’ provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.
9. L’Autorita’ di vigilanza puo’ sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorita’, al fine di assicurare il regolare andamento dell’attivita’ della fondazione.
Titolo II
REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI
Art. 12.
Disposizioni varie di carattere tributario
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalita’ mediante esercizio, le modalita’ previste all’articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.
2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all’adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilita’ sociale nei settori indicati nell’articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.
3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ ancora in possesso di una partecipazione di controllo, cosi’ come individuato dall’articolo 6, nella Societa’ bancaria conferitaria. Si applica l’articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attivita’ direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L’acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Societa’ bancaria conferitaria ai sensi dell’articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.”.
8. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: “e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.”.
9. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e’ dovuta dalle Fondazioni.
Art. 13.
Plusvalenze
1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ne’ alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Societa’ bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ne’ dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Societa’ bancaria conferitaria, realizzate dalla societa’ nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.
Titolo III
REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI
Art. 14.
Soggetti e oggetto degli scorpori
1. Le Societa’ conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della societa’ conferente, ovvero della societa’ nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa’ bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonche’ delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione e’ effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.
2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in societa’ diverse da quelle che, ai sensi dell’articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ che hanno carattere ausiliario dell’attivita’ delle societa’ del gruppo bancario di cui all’articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della societa’ fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Art. 15.
S c i s s i o n e
1. Le Societa’ conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all’articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall’articolo 14, a favore di societa’ controllate dalla fondazione, dalla societa’ conferente ovvero dalla societa’ nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa’ bancaria conferitaria.
Art. 16.
Assegnazione
1. Le Societa’ conferitarie deliberano l’assegnazione prevista nell’articolo 14 con le modalita’ stabilite dall’articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformita’ con quella disciplinata dall’articolo 2501-quinquies del codice civile. L’assegnazione alle fondazioni non puo’ riguardare partecipazioni di controllo in enti o societa’ diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Societa’ conferitarie che procedono all’assegnazione prevista al comma 1 e’ diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Societa’ conferitaria.
3. Per la Societa’ conferitaria, l’assegnazione prevista al comma 1 non da’ luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ne’ a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive; non si applica l’imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ne’ a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Societa’ conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Societa’ conferitarie che non esercitano attivita’ bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l’assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalita’, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell’articolo 44 del TUIR non si applicano all’attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della societa’ nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima societa’ per realizzare le condizioni previste all’articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.
Art. 17.
Cessione diretta
1. Le Societa’ conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all’articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalita’, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall’articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta e’ a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.
Art. 18.
Apporto di beni immobili a fondi immobiliari
1. Le Societa’ conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all’articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla societa’ conferente ovvero alla societa’ nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Societa’ bancaria conferitaria.
2. L’apporto previsto al comma 1 e’ deliberato con le modalita’ stabilite all’articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Societa’ conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L’apporto di cui al comma 1 e’ consentito, in deroga alle disposioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed e’ sottoposto all’autorizzazione dell’Autorita’ di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformita’ al disposto dell’articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della societa’ di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l’apporto.
Art. 19.
Apporto di beni immobili da parte di fondazioni
1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall’articolo 12, comma 3.
2. All’apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all’articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell’articolo 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 20.
Permuta di beni immobili
1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Societa’ bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima societa’ beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino gia’ direttamente utilizzati dalla societa’ stessa, e’ soggetta al regime indicato all’articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Societa’ bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 21.
Valutazione dei beni e delle partecipazioni
1. Le Societa’ conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell’articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d’imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.
3. Le Societa’ conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Titolo IV
DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI
Art. 22.
Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonche’ da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, e’ assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d’imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e’ stata perfezionata l’operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell’1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d’imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 e’ distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta di cui al comma 1 corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa’ ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l’imputazione di tale riserva.
3. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
4. Per i periodi d’imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell’articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, e’ applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, e’ applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.
Art. 23.
Operazioni di concentrazione non strutturale
1. Le disposizioni dell’articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche’, per le operazioni che hanno dato luogo all’aggregazione di una pluralita’ di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all’articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualita’ di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la societa’ controllante, se esercente attivita’ bancaria, puo’ optare, in tutto o in parte, per l’applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si e’ perfezionata l’operazione che ha dato luogo all’aggregazione di una pluralita’ di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell’1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.
2. L’applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.
Art. 24.
Regime speciale ai fini delle imposte indirette
1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25.
Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio
1. Le partecipazioni di controllo nelle Societa’ bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 3.
2. Le partecipazioni di controllo in societa’ diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall’Autorita’ di vigilanza tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l’Autorita’ di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.
Art. 26.
Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994
1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall’articolo 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del programma, purche’ entro il termine di cui all’articolo 13.
2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall’articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell’attivo previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all’articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformita’ alla direttiva del 18 novembre 1994 e’ accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformita’ si intende accertata.
Art. 27.
Partecipazione al capitale della Banca d’Italia
1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell’articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d’Italia, a condizione che:
a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;
c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall’Autorita’ di vigilanza ai sensi dell’articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.
3. Ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d’Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d’Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.
Art. 28.
Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l’Autorita’ di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l’adeguamento degli statuti, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), non e’ considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all’adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:
a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Societa’ conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La proposta di conversione e’ sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria della societa’ partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell’assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la meta’ del capitale sociale;
b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Societa’ bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, sentita la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l’emissione dei titoli di cui alla presente lettera.
4. L’incompatibilita’ prevista dall’articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l’organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data dientrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Societa’ bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L’Autorita’ di vigilanza emana, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.
Art. 29.
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.
Art. 30.
A b r o g a z i o n i
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c) l’articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Art. 31.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall’attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell’articolo 8 della legge di delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.
Ministero del bilancio e della programmazione Economica Provvedimento 19 aprile 2001
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | |
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PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001 |
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Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. (GU n. 96 del 26-4-2001) |
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale deg1i enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
Visto l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale “la vigilanza sulle fondazioni e’ attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”;
Visto l’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e’ determinato dall’Autorità di vigilanza;
Visto l’art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale “l’Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto”;
Visto l’art. 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l’Autorità di vigilanza “emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale”;
Visto l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale “il bilancio delle fondazioni e’ costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile” e “le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio”;
Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale “per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile”;
Visto l’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale “l’Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione”;
Considerato che e’ in fase di emanazione il regolamento previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Considerata l’opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Considerata la necessità di determinare la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;
Sentita l’Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;
Emana il seguente atto di indirizzo: Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:
- a) “Ente strumentale”: ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione;
- b) “Società strumentale”: società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione. Come già indicato nell’atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l’esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000. In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l’approvazione definitiva del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell’organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell’organo di controllo, e’ trasmessa all’Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall’approvazione.
- –Redazione del bilancio.
1.1 Il bilancio e’ costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
1.2 Il bilancio e’ redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
1.3 Se le informazioni richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.
1.4 Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie e’ incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non e’ applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
- –Principi di redazione del bilancio.
2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.
2.2 Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio e’ redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.
2.3 I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.
- –Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.
3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.
3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente.
3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.
3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi ne’ per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, ne’ per quello precedente.
3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e’ indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all’esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.
3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
3.7 La svalutazione, l’ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell’attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.
- –Gestioni patrimoniali individuali.
4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.
4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.
4.3 Alla data di chiusura dell’esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.
4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione e’ riportato nella voce “risultato delle gestioni patrimoniali individuali” del conto economico.
4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell’esercizio o alla data di conferimento dell’incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell’esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell’esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell’esercizio, o dalla data di conferimento dell’incarico se successiva, alla data di chiusura dell’esercizio.
- –Immobilizzazioni.
5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione e’ limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo e’ imputato interamente al conto economico nell’esercizio in cui e’ sostenuto. L’esercizio di questa deroga e’ illustrato nella nota integrativa.
5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni’.
5.6 La partecipazione al capitale della Banca d’Italia e’ iscritta tra le immobilizzazioni.
5.7 L’immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l’indicazione degli effetti economici e patrimoniali.
- –Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.2 Nella determinazione dell’accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell’esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell’esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
6.3 Il risultato medio atteso dell’esercizio e la variabilità attesa del risultato dell’esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d’investimento adottata dalla fondazione e dell’evidenza statistica sull’andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione.
- –Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate.
7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci “fondi per le erogazioni nei settori rilevanti” e “fondi per le erogazioni negli altri settori statutari” dello stato patrimoniale.
7.2 Il programma per l’utilizzo dei fondi per le erogazioni e’ illustrato nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione.
7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.
- –Conti d’ordine.
8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d’ordine.
8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.
8.3 Nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.
- –Disposizioni relative al conto economico.
9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.
9.2 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” e’ riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8. 9.3 Nella voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” e’ riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
9.4 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie” e’ riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.
9.5 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” e’ riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.
9.6 L’accantonamento alla riserva obbligatoria e’ determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio.
9.7 L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e’ determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- –Criteri di valutazione.
10.1 La valutazione delle voci e’ fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.
10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione e’ limitata nel tempo e’ sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.
10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.
10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.
10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell’attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell’ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.
10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.
- –Contenuto della nota integrativa.
11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica: a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.
- b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;
- c) l’elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l’oggetto o lo scopo; il risultato dell’ultimo esercizio, anche ai fini dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l’ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) l’elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l’oggetto o lo scopo; il risultato dell’ultimo esercizio; l’ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;
- f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all’inizio dell’esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell’esercizio;
- g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all’inizio dell’esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell’esercizio;
- h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all’inizio dell’esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell’esercizio;
- i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all’inizio dell’esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell’esercizio;
- j) l’ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;
- k) la composizione delle voci “altri beni” e “altre attività” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- l) l’ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;
- m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò’ sia utile ai fini della comprensione del bilancio;
- n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;
- o) la composizione delle voci “rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie” e “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” del conto economico, nonché’ la composizione delle voci “altri proventi”, “altri oneri”, “proventi straordinari” e “oneri straordinari” quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;
- q) le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell’attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- r) l’ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.
11.2 La fondazione può’ fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.
11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell’omissione sono illustrate nella nota integrativa.
- –Relazione sulla gestione.
12.1 Il bilancio e’ corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione e’ suddivisa in due sezioni:
a)relazione economica e finanziaria;
- b) bilancio di missione.
12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:
- a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;
- b) l’andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
- c) la strategia d’investimento adottata, con particolare riferimento all’orizzonte temporale dell’investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all’esposizione al rischio;
- d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si e’ affidata la gestione del portafoglio e le strategie d’investimento da questi adottate;
- e) le operazioni effettuate nel corso dell’esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;
- f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- g) l’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.
12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:
- a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l’attività d’istituto e della voce “erogazioni deliberate”;
- b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d’intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;
- c) l’attività di raccolta fondi; d) gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;
- e) l’elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l’oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell’ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- f) l’attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;
- g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d’intervento;
- h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;
- i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;
- j) i programmi di sviluppo dell’attività sociale della fondazione.
12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza e’ illustrata nei due documenti.
- –Pubblicità.
13.1 Una copia del bilancio approvato dall’organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell’organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può’ prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.
- –Disposizioni finali.
14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto e’ iscritta nel conto economico.
14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.
14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un’apposita sottovoce della voce “debiti”.
14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l’attività d’istituto, tenendo conto sia dell’esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell’esigenza di sostenere l’attività istituzionale della fondazione. La parte residua e’ trasferita al fondo di dotazione.
14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.
14.6 1 fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.
14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.
14.8 La fondazione può’ istituire una riserva per l’integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può’ effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell’Autorità di vigilanza.
14.9 L’istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell’Autorità di vigilanza. Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2001 Il Ministro: Visco
Legge 21 dicembre 2001, n. 448
Legge 21 dicembre 2001, n. 448
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) “Settori ammessi“: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) “Settori rilevanti“: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».
3. All’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».
4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».
5. All’articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
6. All’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».
7. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale».
8. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».
10. All’articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».
11. All’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».
12. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
14. L’Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall’emanazione delle disposizioni dell’Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all’ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l’esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell’economia e delle finanze espone l’ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 46 della presente legge.