La mobilitazione contro il dimezzamento degli accantonamenti
Il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica con l’ Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, attraverso quanto stabilito al punto 9.7, aveva determinato il dimezzamento per il 2000 degli accantonamenti a favore dei centri di servizio per il volontariato (in evidente contrasto con la Legge quadro per il volontariato 266/91).
Ciò ha suscitato allarme in tutto il mondo del volontariato, che insieme alla Ministra per la Solidarietà Sociale Livia Turco – che, secondo quanto stabilisce la legge quadro per il volontariato, è competente in materia di Centri di servizio al volontariato – hanno ha più volte posto inutilmente la questione al Capo di gabinetto e al Ministro del Tesoro Vincenzo Visco.
Ricevute risposte sostanzialmente negative, alcune Associazioni e il Collegamento nazionale tra i Centri di servizio hanno deciso di inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio competente, ritenendo illegittimo quanto stabilito dall’Atto di indirizzo in materia e chidendone la sospensiva.
Il ricorso è stato presentato da tre associazioni nazionali di volontariato, Anpas-Auser-Arci e da 18 Centri di servizio, anche in rappresentanza del Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato, che non avendo soggettività giuridica non poteva presentare un proprio ricorso.
Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze,
Auser, Associazione per l’autogestione dei servizi e della solidarietà,
Arci-Nuova Associazione, Associazione Ricreativa Culturale Italiana,
CeSVoT, Associazione Centro Servizi Volontariato-Toscana,
Polis, Csv Basilicata,
Cesvit, Centro servizi per il Volontariato Integrazione Territoriale Basilicata,
A.Csv Onlus, Associazione Centro Servizi Volontariato delle Provincie di Biella-Vercelli-Novara e Verbano Cusio Ossola,
Cesavo, Centro savonese di servizi per il volontariato, su mandato dei Csv della Liguria (Genova, Imperia e La Spezia)
Csvm, Ass.ne Centro Servizi Volontariato Prov. Mantova,
CiEsseVi, Associazione Ciessevi, Centro servizi Volontariato Milano
Avm, Ass.ne Volontariato Marche,
Ass.ne Centro Servizio Volontariato Prov. Rovigo,
Svep, Servizio Volontariato Emilia di Piacenza onlus, e Centri servizio Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini)
L’11 luglio 2001 il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta di sospensiva, ha emesso una propria ordinanza con la quale sospendeva il punto in questione dell’Atto di indirizzo.
Contro l’ordinanza del Tar del Lazio ha fatto ricorso al Consiglio di Stato l’Avvocatura dello Stato a nome del Ministro del Tesoro, ma anche il Consiglio di Stato con propia sentenza del 19/9/2001 ha dato torto al Ministero confermando l’ordinanza di sospensiva emessa dal Tar.
Di seguito vengono quindi riportati i documenti principali relativi a questo percorso, con una nostra sintesi delle diverse ordinanze pronunciate dal Tar del Lazio in risposta ai ricorsi presentati.
Documento Cesiav
Cesiav
Centro Studi e Iniziative per l’Associazionismo e il Volontariato
Alla cortese attenzione
del Prof. V.Visco
Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
Roma 6 maggio 2001
Ogg.etto: dimezzamento dei fondi speciali per il volontariato legge 266/91, “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000”, (GU n. 96 del 26-4-2001)*
Egr. Ministro,
l’art. 15 della legge quadro per il volontariato 266/91 stabilisce che: «Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività»
Con l’Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, che lei ha recentemente emanato e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/4/2001, il calcolo (punto 9.7) è ora «determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».
Ciò porta ad un dimezzamento per quest’anno dei fondi speciali per il volontariato, che può diventare ancora più consistente negli anni prossimi se il Ministro del Tesoro deciderà, possibilità prevista dalla legge, di aumentare l’importo minimo da destinare ai settori di intervento rilevanti (scopi di utilita’ sociale e di promozione dello sviluppo economico).
Così si giunge al paradosso che l’aver stabilito che almeno il 50% dei proventi delle fondazioni bancarie siano dedicati a scopi sociali (legge 23 dicembre 1998, n. 461) finisce per ridurre drasticamente i fondi per il volontariato.
Le ricordiamo che questi fondi hanno permesso di costruire uno strumento importante come i Centri di Servizio al Volontariato; che costituiscono la sola opportunità per la qualificazione e l’aggiornamento di tutti i cittadini che desiderano destinare il proprio tempo e le proprie energie alla concreta affermazione e sviluppo dei diritti di cittadinanza, attraverso una gestione democratica e dal basso delle risorse a ciò destinate.
Ci domandiamo pertanto se Ella abbia valutato le conseguenze di una scelta di questo tipo che determina un grave arretramento nel sostegno e nella formazione all’impegno sociale.
Le principali associazioni italiane di volontariato ed il “Collegamento Nazionale tra i Centri di Servizio per il volontariato” non lasceranno passare quest’atto sotto silenzio ed hanno intenzione di opporvisi politicamente e legalmente, come del resto hanno fatto dal 1991 ad oggi (le ricordiamo che già altra volta la Consulta ha respinto la richiesta delle fondazioni bancarie volta ad evitare l’accantonamento per i Centri di Servizio), è importante quindi valutare da parte sua la necessità di un immediato intervento correttivo, per un provvedimento che a pochi giorni dal voto punisce il volontariato e premia le fondazioni bancarie, per ora, a parte felici eccezioni, ben più attente alle tradizionali operazioni finanziarie, piuttosto che agli scopi sociali cui si dovrebbero dedicare.
Guido Memo
Il Direttore del Cesiav
(Cesiav: “Centro Studi ed Iniziative per l’associazionismo ed il Volontariato
Centro fondato dalle associazioni nazionali di volontariato: Anpas, Arci, Auser)
Nota
*. Vedi in questo sito “Fondazioni Bancarie”, “Leggi di riordino delle Fondazioni bancarie”.
Documento Coll. Naz. Csv.
Collegamento Nazionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato
Prot. N/mg n. 19/01
Milano 8 maggio 2001
On. Giuliano Amato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370 – 00186 Roma
.
On. Vincenzo Visco
Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica
Via XX Settembre 97 – Roma
.
On. Livia Turco
Ministro per la solidarietà sociale
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
.
Dott.ssa Lea Battistoni
Dipartimento Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
.
Osservatorio nazionale sul Volontariato
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
.
Conferenza Permanente dei Presidenti
delle Associazioni e Federazioni Nazionali
di Volontariato Via Nazionale, 39 – 00184
.
Forum Nazionale del Terzo Settore
P.zza Pietra, 26 – 00186 Roma
.
Associazioni nazionali degli Enti Locali
.
Presidenti dei Centri di servizio per il Volontariato
Oggetto: dimezzamento dei fondi speciali per il volontariato legge 266/91, “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000“, (GU n. 96 del 26-4-2001)
Il Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ha preso conoscenza dell’articolo citato in oggetto con il quale si modifica sensibilmente il calcolo degli accantonamenti che le fondazioni bancarie sono tenute ad effettuare secondo quanto previsto dall’art. 15 legge 266/91 a favore dei Centri di servizio per il Volontariato. Infatti con l’applicazione di questa procedura di calcolo si dimezza l’accantonamento previsto dalla legge sul Volontariato.
L’articolo prevede che il calcolo dell’un quindicesimo avvenga sull’avanzo dell’esercizio diminuito dell’accantonamento alla riserva obbligatoria quantificato nel 15% dell’avanzo dell’esercizio e ulteriormente diminuito dell’importo minimo da destinare ai settori rilevanti definito per legge in almeno il 50% del reddito residuo. In questo modo si riducono le risorse per i Centri di Servizio di almeno il 50%, a partire degli accantonamenti del 2000.
Intendiamo sottolineare la gravità di un atto di indirizzo che modifica unilatelarmente e che dimezza le risorse dei Centri di servizio per il Volontariato previsti dalla legge quadro del volontariato e normati dal Decreto Interministeriale 8 ottobre 1997 firmato oltre che dal Ministro del Tesoro anche dal Ministro per la Solidarietà Sociale. Questo provvedimento unilaterale e riguardante la stesura dei bilanci consuntivi delle Fondazioni bancarie, attraverso una surrettizia procedura di calcolo modifica sensibilmente l’entità delle risorse a disposizione per il mondo del volontariato. E questo avviene proprio a pochi mesi di distanza da quando, dopo un anno di lavoro di concertazione tra Fondazioni bancarie, Comitati di Gestione, Osservatorio nazionale del Volontariato, Regioni e Centri di Servizio, il Ministro per la Solidarietà sociale aveva interpretato la legislazione sui Centri di servizio in modo da rendere possibile l’utilizzo di una parte dei fondi a loro disposizione per sostenere economicamente progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato. (Comunicazione del 22 dicembre 2000) Inoltre si ritiene sostanzialmente illegittimo che un atto di indirizzo, realizzato attraverso un provvedimento di un Ministro, modifichi sia quanto previsto dalla Legge 461/98, all’art 2 comma 1 punto b), e dal DLgs n. 153/99, all’art. 3 comma 3, dove si afferma «gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266», che prevede che «Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (le Fondazioni bancarie) devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività». Poiché le leggi di riordino delle fondazioni bancarie si limitano a ribadire l’obbligo di legge precedente previsto dalla 266/91 senza prevedere un nuovo meccanismo di calcolo in base a queste considerazioni abbiamo ritenuto di sottoporre il provvedimento ai nostri consulenti legali per verificarne la legittimità.
Pertanto si chiede l’immediata correzione del provvedimento. Si rinnova la disponibilità ad affrontare in un tavolo nazionale le problematiche relative alla normativa dei Centri di servizio, già offerta più volte dal Collegamento Nazionale dei centri di servizio, a tutti gli interlocutori istituzionali. Ci pare infatti che come in occasione della già citata comunicazione del Ministro per la Solidarietà sociale, il Collegamento Nazionale abbia tenuto un atteggiamento disponibile e collaborativo, sempre finalizzato a meglio porsi a servizio delle organizzazioni di volontariato come da proprio fine istituzionale. La complessità della materia non può essere occasione per modificare nella sostanza attraverso surrettizie modalità di calcolo una realtà che in questi tre anni è stata utilizzata da migliaia di organizzazioni di volontariato, attraverso i 213 punti di servizio presenti sul territorio italiano e le oltre 52.000 prestazioni di informazione e consulenza e oltre 6.500 interventi di formazione, comunicazione e progettazione forniti gratuitamente al volontariato nel solo anno 2000.Si ricorda inoltre che oggi i Centri di Servizio sono gestiti da enti che raccolgono circa 2350 associazioni di volontariato di cui più del 10% associazioni di associazioni di secondo livello.
Ringraziando della vostra attenzione, rimane in attesa di vostri riscontri e invia distinti saluti.
Il portavoce del
Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
Marco Granelli
Documento ConVol
Via Nazionale 39, 00184 Roma
Tel.06/47824733 fax 06/47882499
E-mail: convol@tiscalinet.it
Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi
Palazzo del Quirinale – P.zza del Quirinale
0187 Roma
On. Giuliano Amato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi – P.zza Colonna
00187 Roma
On. Vincenzo Visco
Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica
Via XX Settembre 97 00187 Roma
On. Livia Turco
Ministro per la solidarietà sociale
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma
Oggetto: Dimezzate le risorse per il volontariato
Con l’”Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000“, (GU n. 96 del 26-4-2001) il Ministero del Tesoro ha ridotto drasticamente le risorse a disposizione per l’associazionismo di volontariato.
Per inquadrare correttamente la questione è necessario rifarsi a quanto disposto dall’art. 15 della legge quadro per il volontariato 266/91 stabilisce che le Fondazioni bancarie “devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività“
Le recenti leggi di riordino delle Fondazioni bancarie ribadiscono che “Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266″ (DL 153/99 che precisa quanto stabilito dall’art. 2 comma b della legge 461/98).
Contrariamente a tutto ciò con l’Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie del bilancio consuntivo 2000, il Ministro del Tesoro ha stabilito che il calcolo è ora “determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153“.
Ciò porta, come minimo, ad un dimezzamento dei fondi speciali per il volontariato, che può diventare ancora più consistente negli anni prossimi se il Ministro del Tesoro deciderà (possibilità prevista dall’art. 2 comma b della legge 461/98) di aumentare l’importo minimo del 50% del reddito che le Fondazioni bancarie devono destinare a scopi di utilità sociale (nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanita’ e dell’assistenza alle categorie sociali deboli).
Così si giunge al paradosso di contrapporre i fondi per i Centri di servizio agli scopi sociali delle fondazioni: l’aver stabilito che almeno la metà dei proventi delle fondazioni bancarie siano dedicati a fini sociali finisce per ridurre drasticamente i fondi per il volontariato.
Ricordiamo che questi fondi hanno permesso di costruire uno strumento importante come i Centri di Servizio al Volontariato; che costiutuiscono un’opportunità di rilievo per la qualificazione e l’aggiornamento di tutti i cittadini che desiderano destinare il proprio tempo e le proprie energie alle attività di volontariato, attraverso una gestione democratica delle risorse a ciò destinate. Centri la cui importanza va oltre il volontariato per costituire un volano di promozione e qualificazione dell’intero Terzo settore, di cui del resto il volontariato è parte insostituibile.
Siamo ben consapevoli dei problemi ancora aperti relativi all’utilizzo di questi fondi:
- i Centri non sono ancora stati istituiti in Campania, Calabria, Puglia e in Provincia di Bolzano, ma le pratiche istitutive sono ora finalmente in corso da parte delle Regioni;
- tra l’accantonamento e l’utilizzo dei fondi ordinariamente passano almeno due/tre anni.
- permane, anche se in parte attenuata, una forte sperequazione tra i fondi a disposizione a livello regionale, già segnalata a suo tempo dalla Corte Costituzionale.
Tutto ciò, insieme ad inerzie di carattere burocratico nell’istituzione e rinnovamento dei Comitati di gestione che devono erogare i fondi, determina un accumulo di risorse, che sino al loro utilizzo rimangono sotto la custodia delle fondazioni.
Non ci sono quindi risorse eccedenti che non vengono spese ma procedure che ne impediscono l’utilizzo.
Le organizzazioni di volontariato hanno più volte espresso la loro volontà di rendere più celere l’utilizzo dei fondi, che tra l’altro si svalutano nel tempo, mentre gli interessi non costituiscono come di norma “un annesso del capitale” ma rimangono a disposizione delle fondazioni.
Da tempo ci battiamo per un pieno utilizzo delle risorse, oltre che per un riequilibrio dei fondi a livello regionale, come del resto aveva ribadito la stessa Corte Costituzionale nelle sue sentenze 355/92 e 500/93, che sottolineano l’importanza di questi fondi per garantire il diritto fondamentale del cittadino di impegnarsi per il bene comune.
Allo scopo di utilizzare celermente i fondi, dopo un anno di lavoro di concertazione tra Fondazioni bancarie, Comitati di Gestione, Osservatorio nazionale del Volontariato, Regioni, Centri di Servizio ed il Dipartimento per gli Affari Sociali, il Ministro per la Solidarietà sociale ha interpretato la legislazione sui Centri di servizio (Comunicazione del 22 dicembre 2000) in modo da rendere possibile l’utilizzo di una parte dei fondi a loro disposizione per erogare servizi al fine di sostenere economicamente i progetti dalle organizzazioni di volontariato. Progetti che in futuro sarà difficile sostenere se rimarrà immutatia l’impostazione da parte del Ministero del Tesoro.
Per affrontare i problemi su esposti, insieme ad un’attenta opera di valutazione atta a migliorare sempre più l’intervento dei centri a favore del volontariato, non possiamo che ribadire, ancora una volta, il nostro sostegno a quanto scritto dalla Ministra Livia Turco il 22 dicembre scorso, che comunicava “la a più ampia disponibilità del Dipartimento affari sociali a promuovere, con modalità e tempi da individuare, tutte le più efficaci iniziative di incontro e di dibattito, attraverso, in particolare, l’istituzione di un ambito ufficiale di concertazione, atto a promuovere tra i Centri di Servizio stessi e tra questi e i Comitati di gestione, gli Enti regionali e gli altri Enti locali nonché le Fondazioni Bancarie stesse e l’ACRI, sia il miglior risultato in termini di concertazione tra detti Enti, sia l’efficacia degli interventi di sostegno in argomento“
Infine con il presente appello rendiamo noto a Lei Signor Presidente, al Presidente del Consiglio ed a tutte le parti interessate la nostra ferma volontà di opporci, anche legalmente, se non si modificherà l’orientamento del Ministero del Tesoro in materia, a un provvedimento giuridicamente infondato che determina un grave arretramento nel sostegno e nella formazione all’impegno volontario per il bene comune, soprattutto verso i più deboli.
Nella speranza di un tempestivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
Conferenza Permanente dei Presidenti delle
Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato
Maria Pia Montiferrari Bersani
(Presidente)
Roma 29/5/2001
Aderiscono alla Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato:
ACISJF – Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane; AGE – Associazione Italiana Genitori; AGESCI – Associazioni Guide e Scouts Cattolici Italiani; Ai.Bi. – Asoociazione Amici dei Bambini; AICAT – Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento; ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere; ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze; A.N.T.E.A. Associazione Nazionale Terza Età Attiva; ARCI – Nuova associazione; Arcizagazzi; Associazione per la Promozione Sociale e Culturale dei Disabili Visivi; AUSER – Associazione Autogestione Servizi e Solidarietà; AVULSS – Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Sociosanitari; CIPSI – Coordinamento di iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale; Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia; Consorzio Nazionale FRATRES; FOCSIV – Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale di Volontariato; G.V.V. – Gruppi di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia; Mo.Vi. –Movimento di Volontariato Italiano; SEAC – Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario; Società San Vincenzo De Paoli; Telefono Amico Italia.
Ricorso TAR (Download)
Sintesi Ordinanze TAR
Sintesi delle Ordinanze N.4563 – 4567/01 Reg. Ord.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA
composto dai Signori:
Luigi COSSU Presidente
Bruno MOLLICA Consigliere
Antonio SAVO AMODIO Consigliere rel.ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), Associazione per l’autogestione dei servizi e della solidarietà (AUSER), Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI – Nuova Associazione), Associazione Centro Servizi Volontariato – Toscana (Ce.S.V.O.T.), Polis Csv Basilicata, Cesvit – Centro servizi per il Volontariato Integrazione Territoriale di Basilicata, (A.Csv) Onlus – Associazione Centro Servizi Volontariato delle Provincie di Biella-Vercelli-Novara e Verbano Cusio Ossola, Cesavo – Centro savonese di servizi per il volontariato Savona, Associazione Ciessevi, Ass.Ne Centro Servizi Volontariato Prov. Mantova, Ass.Ne Volontariato Marche, Ass.Ne Centro Servizio Volontariato Prov. Rovigo, S.V.E.P. – Servizio volontariato Piacenza ed altri Centri dell’Emilia Romagna in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.
rappresentata e difesa dagli avv.ti
Salvatore Pettinato e Angelo Massaro
Bassano Baroni e Eugenio Merlino
Marco Masie selettivamente domiciliati presso i loro studi in Roma
Ministro del Tesoro, Bilancio e P.E.
per l’annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare,
–dell’atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte della Fondazioni Bancarie, del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2000,
-di ogni atto indicato nell’epigrafe del ricorso:Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come integrato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Nominato relatore il Consigliera Antonino SAVO AMODIO e uditi alla Camera di Consiglio del 11 LUG 2001 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare;
in quanto, prima facie, il ricorso appare fondato, quantomeno per quel che attiene alla natura non regolamentare dell’atto impugnato,
Ritenuto sussistere, nella specie, il danno grave ed irreparabile;
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il punto 9.7 del provvedimento impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, addì 11 luglio 2001
Il Presidente: Luigi COSSU
Il Relatore: Antonio SAVO AMODIO
Comunicato Stampa (Coll. Naz. Csv.)
Collegamento Nazionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato
Sospeso dal TAR del Lazio il provvedimento con cui il ministero del tesoro dimezzava i fondi delle fondazioni bancarie per i Centri di servizio per il volontariato
L’ex Ministro del Tesoro Visco con un imprevisto e imprevedibile provvedimento sui bilanci delle fondazioni bancarie, pubblicato a fine aprile in Gazzetta Ufficiale, aveva dimezzato di fatto i fondi ai Centri di servizio per il Volontariato. Tale risultato era stato ottenuto nell’ambito di un semplice atto d’indirizzo che né può modificare la legge ne può assumere i connotati del Regolamento.
Il Collegamento nazionale dei Centri di Servizio e numerose organizzazioni di volontariato avevano contestato tale provvedimento ritenendolo illegittimo nella forma e nei contenuti e inopportuno sotto una molteplicità di profili. Il Collegamento nazionale ha quindi effettuato pressioni al Governo e ha deciso di ricorrere al TAR del Lazio, con il patrocinio degli avvocati Bassano Baroni, Marco Masi e Salvatore Pettinato, chiedendo la sospensiva prima e l’annullamento poi dell’Atto d’indirizzo nel punto 9.7 relativo al calcolo per i fondi destinati ai Centri di Servizio.
I Centri di Servizio per il Volontariato sono organismi gestiti dalle organizzazioni di Volontariato, finanziati dalle fondazioni bancarie attraverso la legge sul volontariato, con l’obiettivo di realizzare iniziative e servizi a sostegno del Volontariato, per promuoverlo e qualificarlo.
Con l’Atto di indirizzo, al punto 9.7, si modificava il calcolo degli accantonamenti che le fondazioni bancarie sono tenute ad effettuare a favore dei Centri di servizio per il Volontariato, dimezzandone nella migliore delle ipotesi l’entità.Per i Centri questo comporta una riduzione di almeno il 50% dei fondi, per le fondazioni bancarie una maggiore disponibilità solo del 3,4%.
Il TAR del Lazio ha accolto la domanda di sospendere il punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo che prevedeva il nuovo sistema di calcolo dei fondi destinati ai Centri di Servizio. Il TAR ritiene fondato il ricorso quantomeno perché l’Atto d’indirizzo né poteva modificare la legge né poteva assumere una funzione di Regolamento. Le norme governative sulla compilazione dei bilanci delle fondazioni bancarie devono essere emanate nelle forme del Regolamento previo il parere del Consiglio di Stato ed il visto della Corte dei Conti, quali forme dirette ad assicurare la legittimità del provvedimento. Invece l’Atto d’indirizzo voluto dal Ministero del Tesoro ha omesso qualsiasi adempimento garantistico e si è limitato ad acquisire il solo parere delle fondazioni bancarie, ovviamente consenzienti di esprimere un assenso a obiettivi da loro tenacemente perseguiti da tempo.
Questa decisione conferma le nostre dichiarazioni circa l’illegittimità dell’Atto nel punto 9.7.Riteniamo e auspichiamo quindi che questo evento possa accelerare il processo di confronto e collaborazione con i Comitati di Gestione e le Fondazioni bancarie per affrontare i problemi relativi ai Centri di servizio ed individuare le modalità più adatte per valorizzare il loro contributo e sostegno al volontariato. Tale collaborazione era stata più volte da noi sollecitata anche con le lettere inviate alla Consulta nazionale del Comitato di Gestione dove si chiedeva un incontro per affrontare questi ed altri temi concernenti la situazione dei Centri, la loro normativa e il loro sviluppo.
Auspichiamo anche l’attivazione del confronto nazionale con gli altri interlocutori: le rappresentanze nazionali del volontariato, il Ministero, il Coordinamento delle Regioni e degli Enti locali.
Recenti iniziative svolte da noi in collaborazione con CONVOL (Conferenza nazionale dei Presidenti delle Organizzazioni e Federazioni nazionali di Volontariato, che raggruppa 20 fra le più grandi associazioni e federazioni di volontariato nazionale), testimoniamo che vi è un forte desiderio di collaborazione reciproca tra i Centri di Servizio e le organizzazioni di Volontariato che sono anche soci degli enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, rendendo così realtà il principio ispiratore dell’art. 15 della legge sul volontariato che prevedeva che i servizi alle organizzazioni fossero governati dalle stesse organizzazioni di volontariato, associate fra loro. Un recente documento elaborato da CONVOL e diffuso tra le associazioni esprime la contrarietà all’Atto d’indirizzo rafforzando questo rapporto che è indispensabile per una maggiore efficacia dei servizi messi a disposizione del volontariato dai Centri e per favorire una loro maggiore adeguatezza ai bisogni.
Intendiamo ringraziare CONVOL e le associazioni che ci hanno sostenuto in questa vicenda sia partecipando ai ricorsi (ARCI, AUSER, ANPAS) e sia sottoscrivendo il già citato documento. Ricordiamo e ringraziamo l’Osservatorio nazionale del Volontariato, costituito da diverse organizzazioni nazionali di volontariato ed esperti del settore, che ha nei mesi scorsi espresso un parere contrario all’Atto d’indirizzo, chiedendone la revoca immediata.
Può essere certamente riconosciuto che ad oggi esistono fondi accantonati e non utilizzabili dai Centri di Servizio. Ciò perché in diverse regioni Campania, Puglia, Calabria, provincia di Bolzano i Centri di Servizio non sono stati attivati nonostante le reiterate richieste del Volontariato. I Comitati di Gestione, dove le fondazioni bancarie hanno la maggioranza e che sono inizialmente convocati dalla Regione, non hanno ancora provveduto ad emettere il bando, oppure come in Sicilia hanno insediato i Centri solo oggi. Questi ritardi comportano il non utilizzo, e non certo per responsabilità del Volontariato o dei Centri di almeno 12 miliardi e mezzo, proprio al sud dove ce ne sarebbe più bisogno. Altra ragione è dovuta al fatto che i primi Centri sono stati istituiti solo nel 1997 perché l’art. 15 della legge quadro sul volontariato del 1991 è stato impugnato tre volte dalle fondazioni bancarie fino in Corte Costituzionale che con tre sentenze ha dichiarato l’articolo e la sua applicazione legittimi. Senza contare le lungaggini burocratiche attuate dai vari enti che dovevano insediare i Comitati di Gestione e istituire i Centri di Servizio. Per effetto di questa parentesi dal 1992 al 1996, i fondi accantonati nel 2000, sulla base dei bilanci 1999 saranno utilizzati soltanto nel 2002 dai Centri più anziani e nel 2005 da quelli di più recente costituzione come il Friuli e la Sicilia. In questo modo giacciono inutilizzati circa altri 250 miliardi.
Quindi non si può affermare l’esuberanza di risorse rispetto alle molteplici esigenze strumentali dell’imponente attività di volontariato in tutte le sue espressioni, sostenuto e supportato dall’azione dei Centri di Servizio. I fondi accantonati sono conseguenza di meccanismi burocratici e di lentezza nelle decisioni di chi doveva innescare i processi.
E’ nostra volontà e desiderio collaborare con tutti gli interlocutori per superare queste difficoltà e lungaggini per mettere a disposizione quanto prima un maggior numero di servizi, attività e opportunità al mondo del volontariato.
Il portavoce del
Collegamento Nazionale
dei Centri di Servizio
per il Volontariato
Marco Granelli
Comunicato Stampa (Anpas-Arci-Auser)
Il TAR del Lazio sospende il provvedimento che dimezzava i fondi per i Centri di servizio per il volontariato
Il 19 aprile scorso il Ministero del Tesoro attraverso un proprio atto di indirizzo, aveva modificato le modalità di calcolo dei fondi a disposizione dei Centri di servizio per il volontariato, dimezzando a partire da quest’anno gli accantonamenti che le Fondazioni ex bancarie devono fare, secondo la legge quadro per il volontariato. In pratica, con un semplice atto amministrativo venivano modificate delle disposizioni di legge.
Al provvedimento si era opposto tutto il mondo del volontariato attraverso la Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, l’Osservatorio nazionale per il volontariato, il Collegamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, il Forum Nazionale del Terzo Settore.
Le associazioni nazionali di volontariato Anpas, Arci, Auser e 18 centri di servizio avevano quindi fatto ricorso al TAR del Lazio chiedendo la sospensione del provvedimento.
Il TAR l’11 luglio 2001 ha accolto il ricorso delle associazioni di volontariato, ha sospeso con propria ordinanza il comma dell’atto di indirizzo impugnato, ritenendo l’atto formalmente inadeguato allo scopo.
Il giudizio del Tar del Lazio non è terminato, in una successiva seduta si esprimerà nel merito del ricorso, ma non si può non rilevare che già tre sentenze della Corte costituzionale avevano confermato la validità dell’art. 15 della legge quadro per il volontariato che istituisce i “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti”. Una norma molto innovativa che definiva per la prima volta, un rapporto tra fondazioni bancarie e associazioni di volontariato attraverso regole trasparenti e non clientelari. Forse anche per questo così numerosi sono stati i ricorsi e i tentativi di modificarlo. Così anche questa volta non è avvenuto.
Inoltre dal provvedimento del Tar del Lazio esce sconfitta la logica autoreferenziale del Ministero del Tesoro e dell’Acri (l’associazione delle Casse di Risparmio), che hanno evitato ogni confronto con il volontariato nella predisposizione di un provvedimento che minacciava pericolosamente la prosecuzione di tante attività di solidarietà sociale.
Crediamo sia ora di superare questa situazione di stallo ed aprire finalmente un confronto aperto e chiaro sul miglior utilizzo delle risorse a disposizione coinvolgendo tutti i soggetti interessati, partendo dal rispetto dei diritti e dell’autonomia del mondo del volontariato.
Le associazioni nazionali:
Anpas, Arci, Auser