I Centri di Servizio per il Volontariato
Da un'eredità consolidata, una nuova missione
Per oltre vent’anni, i Centri di Servizio per il Volontariato hanno trovato la loro ragion d’essere in un unico articolo di legge: l’art. 15 della Legge 266 del 1991, la “legge quadro sul volontariato”. L’articolo, sinteticamente conteneva i parametri necessari ad emanare un decreto applicativo, che effettivamente uscì in G.U. entro i tempi previsti, 3 mesi, entro novembre del 1991, lasciandoampio spazio ad una declinazione locale del modello in ciascuna regione. Ciò attraverso un Comitato di Gestione (CoGe) dei fondi, rappresentativo a maggioranza delle Fob (Fondazioni di origine bancaria), ma con una larga presenza di rappresentanti del Volontariato, degli Enti Locali e della Regione stessa, nominati dalla Regione competente, che istituivano i Csv e erogavano i fondi. Era cioè prevista un’articolazione del sistema vicino al territorio, che inoltre stabiliva un principio innovativo, già in art. 15: poiché si trattava di “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. I CSV nascevano per sostenere i rappresentanti del Volontariato, e le organizzazioni di volontariato,mettendo a disposizione servizi, formazione, consulenza. Il tutto finanziato da un sistema originale: le fondazioni bancarie versavano una quota “non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento” in fondi speciali, poi gestiti dai CoGe, che a loro volta erogavano le risorse ai Centri accreditati sul territorio.
Da subito si opposero a quest’impostazione la maggioranza delle stesse Fob (denominazione che per la verità assunsero con la legge del 1998, detta Ciampi) e alcune Regioni: le Regioni volevano amministrare loro quei fondi, le Fob sostanzialmente si rifiutavano di erogare quei fondi e soprattutto di affidarne l’utilizzo alle stesse organizzazioni di volontariato.
Un meccanismo che ha funzionato, bisogna dirlo. Ha permesso la nascita e il consolidamento di una rete capillare di supporto al volontariato in tutto il Paese, ma ne nacque un lunghissimo contenzioso (con 2 decreti ministeriali; 2 atti di indirizzo, sempre ministeriali; tre sentenze della Corte costituzionale, 2 del Tar del Lazio e una del Consiglio di Stato; un accordo Fob/Volontariato, tre interventi legislativi), che attraverso alterne vicende, con la Riforma del TS, hanno confermato la gestione dei Csv da parte del volontariato, ma hanno rafforzato le forme di controllo centrale e soprattutto più che dimezzato i fondi.
La Riforma del Terzo Settore: un cambio di prospettiva, non solo di regole
Con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) il legislatore ha rimesso mano all’intera architettura. I CSV trovano ora la loro disciplina agli articoli 61–66 del Codice, e il cambiamento non è solo formale.
Il primo, grande salto riguarda il perimetro dei destinatari: i Centri non servono più soltanto i volontari delle organizzazioni di volontariato, ma dell’intero ecosistema degli Enti del Terzo Settore (ETS). Una scelta coerente con l’idea di fondo della Riforma, che tende a ragionare sull’interosistema, più che per compartimenti stagni.
Il secondo nodo è il finanziamento. Addio ai fondi speciali presso le fondazioni bancarie e ai CoGe: al loro posto nasce il Fondo Unico Nazionale (FUN), alimentato ancora dalle fondazioni di origine bancaria ma gestito in modo centralizzato, con l’1/15 dei proventi delle fondazioni ridotto a metà e ridotto ulteriormente di 10 milioni anno di crediti di imposta a favore delle Fob. A sovrintendere il tutto viene istituito l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) – oggi operativo come CSV.net nella sua veste rinnovata – affiancato sul territorio dagli Organismi Territoriali di Controllo (OTC) accorpati per più d’una regione. Una governance più centralizzata, sostanzialmente pensata per risparmiare risorse, distribuirle più equamente, ma anche con minori rapporti con il territorio, riducendo anche di fatto il raggio di azione dei Csv, almeno per quel che riguarda i fondi erogati dall’Onc, rimanendo libera la possibilità di accedere ad altre fonti di finanziamento.
Il terzo elemento di discontinuità riguarda i criteri di accreditamento, essendo stato ridotto il numero dei Csv, ammettendo la riforma o Csv con un bacino di utenza di: almeno un milione di abitanti di carattere quindi spesso interprovinciale, una città metropolitana o una regione.
Cosa trovi in questa sezione
I materiali raccolti qui appartengono alla stagione normativa precedente la Riforma e si articolano in tre filoni.
Il primo è quello dei testi normativi, linee guida e comunicazioni istituzionali che hanno definito il sistema dei CSV come lo abbiamo conosciuto fino al 2017.
Il secondo filone è quello dei monitoraggi e delle rendicontazioni, scolti da Cesiav inizialmente su incarico dell’Osservatorio nazionale per il Volontariato e in seguito di Csvnet o in collaborazione con Csvnet: documenti che nel corso degli anni hanno provato a misurare cosa i Centri facessero davvero, quanto costasse farlo e con quali risultati. Una fonte preziosa per chiunque voglia capire non solo com’era pensato il sistema, ma come funzionava nella pratica.
Il terzo filone è quello che, forse, vale la pena leggere con più curiosità: i documenti storici. Il primo è un testo del 3 agosto 1995, redatto a Roma all’indomani di un seminario nazionale sulla progettazione organizzativa dei CSV, organizzato dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato e dalla Fondazione Italiana per il Volontariato. Si intitola Proposte per la realizzazione dei Centri di Servizio per il Volontariato ed è un documento collettivo, firmato da più soggetti, che si rivolgeva direttamente al Ministro, all’Osservatorio Nazionale del Volontariato, all’ACRI, alle Regioni e alle federazioni nazionali: un appello corale, preciso, per far nascere bene qualcosa che ancora non esisteva. Il secondo documento raccoglie invece le riflessioni e le proposte elaborate dal gruppo di lavoro sui CSV nell’ambito del Convegno Nazionale di Brescia del novembre 2000, promosso dalla Convol e intitolato Il Volontariato tra Legge 266/91 e Authority. Cinque anni dopo le prime proposte, il mondo del volontariato tornava a ragionare su cosa stesse funzionando e cosa andasse corretto: dalla rappresentanza nei CoGe alla questione meridionale, dalla distinzione tra ruolo tecnico e ruolo rappresentativo dei CSV, fino all’ipotesi – allora poi attuata e in seguito negata – di erogare cofinanziamenti a progetti delle organizzazioni.
Studiare questa stagione non è un esercizio nostalgico. È il modo più onesto per capire da dove veniamo, cosa ha funzionato e cosa la Riforma ha corretto o eliminato. Un archivio vivo, insomma, non una collezione di carte ingiallite.